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Dettaglio procedura

Questa funzionalità permette di visualizzare i dati della procedura selezionata, compresi i documenti relativi al bando, ovvero ai documenti che sono richiesti ai concorrenti. Premendo il pulsante "Lotti" si accede alle informazioni di dettaglio dei lotti facenti parte della procedura.
CONTENUTO AGGIORNATO AL 19/05/2025

Sezione Stazione appaltante

Comune di Palermo
Manetta Mario

Sezione Dati generali

SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LATTIVIT DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI RIQUALIFICAZIONE DEL REAL PARCO LA FAVORITA - CIG : B50166E58A - CUP : D71G24000150006
Servizi
Procedura aperta
Offerta economicamente più vantaggiosa
1.070.995,65 €
1.070.995,65 €
27/12/2024
05/02/2025 entro le 12:00
G03436
In aggiudicazione

Sezione Documentazione richiesta ai concorrenti

Busta tecnica
  • Documenti, relazioni, allegati e quant'altro indicato al punto 16.1 del disciplinare di gara
  • Contributo Anac
Busta economica

Sezione Comunicazioni della stazione appaltante

  • Pubblicato il 19/05/2025
    seduta di gara - Con la presente si comunica che la prossima seduta di gara è fissata per giorno 21/05/2025 alle ore 09:30, presso l'UFFICIO AUTONOMO GESTIONE VERDE URBANO, AGRICOLTURA URBANA E RAPPORTI CON RESET sito in Casa Natura (ex Scuderie Reali), Viale Diana - 90146 Palermo (PA).
  • Pubblicato il 23/04/2025
    seduta pubblica - Con la presente si comunica che la prossima seduta di gara è fissata per giorno 29.04.2025 alle ore 09:00, presso l'UFFICIO AUTONOMO GESTIONE VERDE URBANO, AGRICOLTURA URBANA E RAPPORTI CON RESET sito in Casa Natura (ex Scuderie Reali), Viale Diana - 90146 Palermo (PA). Distinti saluti
  • Pubblicato il 17/04/2025
    Seduta pubblica - Si comunica che il giorno 23 aprile 2025 ore 09:00 si terrà una seduta pubblica per l'apertura della busta amministrativa. La seduta si svolgerà presso l'Ufficio Autonomo Contratti ed Approvvigionamenti, sito in via San Biagio n. 4 Palermo. Distinti Saluti
  • Pubblicato il 11/04/2025
    apertura offerte economiche - A rettifica della precedente comunicazione si comunica che la seduta per l'apertura delle offerte economiche avverrà sempre il 16/4/2025 alle ore 15 anzichè alle ore 9,30 in via San Biagio 4
  • Pubblicato il 10/04/2025
    Apertura offerte economiche - Si comunica che l'apertura delle offerte economiche si terrà il 16 aprile 2025 alle ore 09:30 presso l'Ufficio Autonomo Contratti ed Approvvigionamenti, sito in via San Biagio 4, Palermo. Distinti Saluti
  • Pubblicato il 12/02/2025
    Prima seduta di gara - Con la presente, si comunica che la prima seduta di gara si terrà giorno 19.02.2025 alle ore 09:00 presso l'Ufficio Autonomo Contratti ed Approvvigionamenti sito in via San Biagio n. 4 Palermo.
  • Pubblicato il 10/02/2025
    Prima seduta di gara - Si comunica che, la prima seduta di gara già fissata per il giorno 12.02.2025 è rinviata a data da destinarsi. Distinti Saluti
  • Pubblicato il 28/01/2025
    Quesiti e risposte - Quesito: Nella suddivisione degli elaborati da produrre, si chiede di confermare che per il sub.1.3 bisogna preparare una scheda sintetica numerata e relazione descrittiva di numero massimo di numero uno foglio in formato UNI A4, stampato solo fronte (il testo dovrà essere in carattere Arial 11, max 3000 caratteri spazi inclusi per pagina) integrato con un numero massimo di numero uno foglio con disegni e fotografie in formato UNI A3. Risposta: Ciascuna scheda dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva di numero massimo di numero uno foglio in formato UNI A4, stampato solo fronte (il testo dovrà essere in carattere Arial 11, max 3000 caratteri spazi inclusi per pagina) integrato con un numero massimo di numero uno foglio con disegni e fotografie in formato UNI A3. Il Rup Ing. Mario Manetta
  • Pubblicato il 28/01/2025
    Quesiti e Risposte - Quesiti: con riferimento alle richieste del gruppo di lavoro minimo, di cui al punto 6.1 Requisiti di Idoneità del disciplinare di gara, si chiede cortesemente di confermare: 1) che la richiesta minima delle figure professionali di consolidata esperienza nell'ambito dei LL.PP. (almeno 10 anni nei rispettivi settori di competenza) trattasi di refuso, restringendo di fatto di molto la partecipazione di gara. Pertanto possano essere presentate figure professionali di consolidata esperienza, NON esclusivamente: - nell'ambito di appalti pubblici; - di almeno 10 anni nei rispettivi settori di competenza 2) con riferimento ai possesso dei requisiti di idoneità e dei relativi specifici titoli di studio/professionali: - il professionista geometra possa essere sostituito con quella di un Architetto e/o Ingegnere 3) che per le figure dell'Agronomo, Archeologo, Ingegnere Ambientale e/o Biologo, Restauratore qualificato ai sensi del D. Lgs. 42/2004, possano essere inseriti in subappalto quali consulenti specialistici esterni al Costituendo Raggruppamento concorrente, con impegno contrattuale specifico ad hoc per la gara, sottoscritto prima dei termini di presentazione dell'offerta Risposta: - Come previsto al punto 6.1 del Disciplinare di gara Requisiti di idoneità per il gruppo di lavoro sono richieste figure professionali di consolidata esperienza nell'ambito dei LL.PP. (almeno 10 anni nei rispettivi settori di competenza). Si ribadisce, altresì, che, come previsto al punto 6.2 del Disciplinare di gara, Requisiti di capacità tecnica e professionale, questi ultimi possono essere dimostrati dall'avvenuta esecuzione, nei dieci anni precedenti la pubblicazione del bando, di contratti analoghi a quelli in affidamento, anche a favore di soggetti privati. Pertanto, l'esperienza professionale acquisita in favore di soggetti privati, nei termini temporali ivi previsti, è anch'essa valutabile a comprova del requisito di Idoneità Professionale. - La figura del geometra, quale Ispettore di cantiere nell'ambito dell'Ufficio di direzione lavori può essere sostituita con un ingegnere/architetto, in possesso dei requisiti richiesti per il geometra. - Come già riscontrato ad un quesito precedentemente posto, è possibile ricorrere al subappalto per le figure professionali dell'agronomo, dell'archeologo e del restauratore, se già presenti nella struttura di progettazione concorrente e nominativamente individuate, con le specifiche responsabilità, già in sede di offerta, fermo restando che l'O.E. aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il Rup Ing. Mario Manetta
  • Pubblicato il 28/01/2025
    Quesito e risposta - Quesito: Con riferimento al -Paragrafo (B)- del punto 16.1 del disciplinare di gara: documentazione di un numero massimo di 1 servizio di punta (criterio sub.1.2) per ciascuna categoria (o in alternativa interventi complessi che comprendono ciascuna o parte delle categorie), anche a favore di soggetti privati, espletati negli ultimi cinque anni precedenti la data del presente disciplinare, per interventi aventi ad oggetto: Si chiede di chiarire perché è stato posto il termine degli ultimi cinque anni considerato che la legge della Regione Siciliana 12 ottobre 2023, n. 12 di recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 26 all'articolo 3 Requisiti di ordine speciale per gli affidamenti di servizi tecnici stabilisce che i requisiti di capacità tecnica e professionale possono essere dimostrati dall'avvenuta esecuzione, negli ultimi dieci anni precedenti la pubblicazione del bando, di contratti analoghi a quelli in affidamento anche a favore di soggetti privati. (vedi articolo 10 ter della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12) Risposta: Le modalità di attribuzione dei punteggi previsti in TABELLA 6 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica - Sub 1.2, sono riferiti ai servizi di punta, che per definizione hanno la funzione di selezionare il concorrente per incentivare il raggiungimento della più elevata capacità tecnica e professionale, correlata alloggetto dell'appalto. La loro previsione scaturisce dalla massima discrezionalità di cui gode la Stazione appaltante nella scelta dei requisiti di capacità dei concorrenti da selezionare. Il Rup Ing. Mario Manetta
  • Pubblicato il 28/01/2025
    Quesiti e Risposte - Quesito: Con la presente per il seguente chiarimento: In riferimento al Sub 1.1.1, si chiede se sarà possibile produrre, in alternativa ai servizi con ID Opere E.20, la documentazione utile a dimostrare l'avvenuto svolgimento di servizi relativi alla riqualificazione di edifici esistenti analoghi agli interventi previsti in appalto ma che ricadono tra quelli sottoposti a vincolo di tutela e quindi rientranti in ID Opere E.22, aventi dunque grado di complessità superiore. Quando richiesto risulta in analogia a normativa che consente, con servizi aventi grado di complessità superiore, certificare e dimostrare adeguata professionalità nello svolgimento di servizi di complessità inferiore. Risposta: Come previsto e richiesto nel disciplinare di gara i servizi di cui al Criterio 1, Professionalità ed adeguatezza dell'offerta, dovranno essere riconducibili ai singoli Id. opere indicati. Il Rup Ing. Mario Manetta
  • Pubblicato il 28/01/2025
    Quesiti e risposte - Quesiti: Si trasmette la seguente richiesta di chiarimento e si rimane in attesa di riscontro: "con la presente siamo a richiedere gentilmente i seguenti chiarimenti: 1) in merito ai requisiti di capacità tecnico professionale di cui al paragrafo 6.2 del disciplinare di gara si chiede conferma che gli stessi possano essere posseduti da più componenti del raggruppamento per l'importo richiesto per le categorie di lavorazione; 2) A riguardo del requisito di capacità economica finanziaria di cui al paragrafo 6.3 si chiede conferma che il valore del fatturato globale posseduto dall'operatore economico possa essere superiore ad euro 2.141.991,30 euro; 3) relativamente alla polizza professionale che si chiede di allegare alla domanda di partecipazione si chiede conferma che la stessa si debba allegare solo nel caso in cui l'operatore economico non possa dimostrare i requisiti economici finanziari con il fatturato globale richiesto; 4) Si chiede se il contratto di avvalimento per migliorare l'offerta tecnica dovrà essere presentato nella Busta digitale B Offerta tecnica." Risposte: I requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso, fermo restano l'infrazionabilità del singolo servizio per ciascun ID di cui alla Tabella 3 del paragrafo 6.2 del Disciplinare di gara. Pertanto, ogni ID di cui sopra, deve essere posseduto integralmente dal singolo componente il raggruppamento, per l'importo di riferimento. - L'importo stimato in appalto, così come dettagliato al paragrafo 6.2, costituisce l'importo minimo con cui potrà essere soddisfatto il requisito di capacità economica e finanziaria. Il fatturato richiesto, relativamente all'importo minimo individuato, a comprova del requisito in questione, deve essere stato maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura in oggetto. - La comprova del requisito di capacità economica e finanziaria potrà essere, altresì, fornita con la sottoscrizione di una polizza professionale con massimale pari al 10% dell'importo stimato delle opere, pari ad 5.500.000,00 così come previsto dall'art. 10 ter della L.R. 12/2023, di modifica della L.R. 12/2011. - Il contratto di avvalimento, dovrà essere prodotto sia all'interno della Busta digitale A - Documentazione Amministrativa, che all'interno della Busta digitale B - OFFERTA TECNICA. Il Rup Ing. Mario Manetta
  • Pubblicato il 28/01/2025
    Quesiti e risposte - Quesito 1 Si trasmette la seguente richiesta di chiarimento e si rimane in attesa del riscontro: "1)Relativamente ai componenti il gruppo di lavoro, anche in relazione a quanto indicato al paragrafo 6.4 Requisiti di idoneità professionale - si chiede se i singoli componenti debbono per forza far parte dell'O.E. che partecipa alla gara in RTP o se possono essere indicati quali consulenti, non appartenenti al raggruppamento? 2)Sempre, relativamente ai componenti il gruppo di lavoro, viene chiesta la presenza di un Architetto per la progettazione architettonica, di restauro e del paesaggio, che svolgerà il ruolo di coordinatore e anche di D.L. Generalmente in relazione, altresì alla richiesta di almeno 10 anni nei rispettivi settori di competenza, l'architetto esperto in progettazione architettonica non è detto che lo sia nel restauro e/o nella progettazione paesaggistica, peraltro quest'ultima oggetto di corsi di specializzazione. In relazione a ciò si chiede se è possibile che tale professionalità venga assolta da differenti figure, indicando che una di queste assume il ruolo di Coordinatore del gruppo di progettazione? 3) Al paragrafo 6.1 nel gruppo di lavoro viene indicata la figura di un geometra, presumibilmente per le attività di ispettore di cantiere. Si chiede se ciò costituisce un obbligo o se la stessa figura può essere sostituita da un ingegnere o architetto, sempre con esperienza superiore ai 10 anni. 4)Considerato che la categoria prevalente risulta la E.20, e che rispetto all'intero importo dei lavori la categoria E.22, la cui prestazione si ritiene di esclusiva competenza dell'architetto potendo invece la parte tecnica essere svolta sia da professionista architetto che ingegnere, risulta pari al 25%, si chiede se il ruolo di Coordinatore del gruppo di progettazione e la funzione di Direttore dei Lavori o quanto meno la sola funzione di Direttore dei Lavori può essere svolta da professionista ingegnere, con adeguata esperienza nel settore dei LL.PP. 5)Al paragrafo 6.2 inerente i requisiti di capacità tecnica e professionale, dopo la tabella con indicate le ID dell'opera è indicato che "La comprova del requisito è fornita mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA". Si ritiene che ciò sia un refuso e che tale indicazione riguardi invece i Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 6.3. 6)Sempre con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale, considerato che ai fini della qualificazione dei servizi svolti in T.02, l'ID Opere non trova corrispondenza (nella tavola Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016) con le categorie e classi di cui alla L. 143/49, si chiede se è da ritenersi idoneo comprovare il requisito richiesto per la ID opere T.02 utilizzando servizi certificati con la IA.03 e/o IA.04 oltre quelli classificati in classe IIIc ? 7)Al paragrafo 6.3 inerente i requisiti di capacità economica e finanziaria al 1° periodo viene indicato: "è richiesto un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto." Si ritiene che ciò sia un refuso e si intendeva indicare non inferiore. Analogamente laddove viene trattata la modalità della dimostrazione dei requisiti viene indicato il termine non superiore. Inoltre, in tale ambito viene richiesto un fatturato non superiore al valore stimato dell'appalto e non pari a due volte. Al riguardo lo stesso importo complessivo minimo pari ad 1 volta l'importo delle opere è indicato al paragrafo 6.2 Requisisti di capacità tecnica e professionale Tab 3. Si chiede pertanto di fornire gli opportuni chiarimenti, sia in merito alla definizione non superiore o non inferiore, sia all'importo. 8)Relativamente alle indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE di cui al paragrafo 6.4, relativamente a quanto previsto in merito ai requisiti di capacità tecnico professionale: "I requisiti di cui al paragrafo 6.2 devono essere posseduti da uno dei componenti il raggruppamento, il quale dovrà dimostrare di aver lavorato per un importo complessivo pari a quello richiesto nel singolo ID, ferma restando l'infrazionabilità del singolo servizio", si chiede di chiarire che ciò non va inteso che un solo componente il raggruppamento debba possedere il requisito richiesto per tutte le ID individuate, ma che relativamente alla singola ID il requisito deve essere interamente posseduto da un solo componente dell'RTP, che potrà peraltro possedere detto requisito anche per più ID. Peraltro, il possesso cumulativo viene richiesto relativamente ai consorzi al paragrafo 6.5, ancorché al paragrafo 6.4 preliminarmente viene indicato che "alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE, si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei". Qualora si ritenga che i requisiti in tutte le ID debbano essere assolte da un unico componente il raggruppamento temporaneo (100% del requisito), nel segnalare che ciò costituisce una limitazione alla relativa partecipazione, si chiede di chiarirne le relative proporzioni e le motivazioni obiettive, così come indicato all'art. 68 comma 4 lett. b) del D.lgs 36/2023. 9)Relativamente al paragrafo 16.1 Busta B - OFFERTA TECNICA, paragrafo (A), pag. 42, si segnala che nel primo periodo viene chiesto che i due servizi analoghi (criterio sub.1.1) per ciascuna categoria abbiano un importo, cumulativo in caso di due servizi, pari almeno al doppio del valore delle opere, come indicato nella successiva Tabella 5. Nella tabella 5 l'importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi risulta invece pari ad 1 volta l'importo delle opere. Al riguardo lo stesso importo complessivo minimo di cui alla tab 5 è indicato al paragrafo 6.2 Requisisti di capacità tecnica e professionale Tab 3. Si chiede pertanto di chiarire se l'importo dei due servizi per ciascuna categoria deve essere pari almeno al doppio del valore della relativa categoria o ai valori minimi di cui alla tabella 5. 10)Relativamente al paragrafo 16.1 Busta B - OFFERTA TECNICA pag. 46, laddove viene indicato che "La documentazione - nel caso di O.E. costituito da soggetti riuniti temporaneamente oppure da riunirsi - può riguardare interventi, singolarmente considerati, progettati, da uno qualsiasi dei soggetti che costituisce o che costituirà il raggruppamento temporaneo.", tenuto conto che i servizi oggetto di affidamento riguardano anche prestazioni di D.L e CSE, si chiede se i servizi di cui ai criteri di valutazione sub 1.1 e sub 1.2 debbano riguardare solo prestazioni di progettazione o anche di D.L. e/o CSE (al riguardo la tabella di cui al paragrafo 16.1.1 Valutazione dell'offerta tecnica, indica che i suddetti possono riguardare lavori svolti o in corso di esecuzione, circostanza che includerebbe l'attività di D.L. per "i lavori in corso di esecuzione"; in tal senso andrebbe chiarito la non ammissibilità dell'attività di progettazione in corso di esecuzione. Al riguardo, si chiede di chiarire il livello di prestazioni che dovranno essere state svolte relativamente ai servizi oggetto di valutazione tecnica. 11)Relativamente al paragrafo 16.1 Busta "B - OFFERTA TECNICA" pag. 42/43 al paragrafo A) e B) vengono indicati i servizi da esporre ai fini della valutazione tecnica e vengono esplicitati quelli di cui al criterio sub 1.1 e 1.2. Nello specifico si segnala che relativamente al paragrafo A (criterio sub 1.1) vengono chiesti servizi espletati negli ultimi 10 anni mentre relativamente al paragrafo B (criterio sub 1.2) vengono chiesti servizi espletati negli ultimi 5 anni. Considerato che come indicato nella tabella di cui al paragrafo 16.1.1, criterio sub 1.1, non saranno oggetto di valutazione gli stessi servizi, si chiede di chiarire se anche relativamente al criterio sub 1.2 i servizi da produrre possono essere espletati entro i 10 anni. 12)Relativamente al paragrafo 16.1 Busta B - OFFERTA TECNICA, pag. 43, paragrafo (B) viene chiesta la documentazione di un numero massimo di 1 servizio di punta (criterio sub.1.2) per ciascuna categoria di cui alla tabella 6, esplicitando i contenuti della scheda da presentare. Tale indicazione risulta discordante dai contenuti della tabella di cui al paragrafo 16.1.1- valutazione dell'offerta tecnica -. Infatti, relativamente al criterio sub 1.2 vengono chiesti 3 servizi (1 di progettazione, 1 di D.L, 1 di CSE) soltanto per la categoria di opera ID E.22. Viene poi introdotto un sub criterio 1.3, non indicato al paragrafo generale 16.1, con cui si chiedono sei servizi (2 di progettazione, 2 di D.L, 2 di CSE) relativamente alla categoria di opera ID D.04. Al riguardo si chiede di uniformare i contenuti del disciplinare di gara chiarendo tale discordanza. 13)Relativamente ai componenti il gruppo di lavoro è prevista la figura dell'archeologo. Considerato che nel Q.E. del Dip tra le somme a disposizione dell'Amministrazione è previsto il compenso per la sorveglianza archeologica degli scavi, si chiede di chiarire se il compenso per la prestazione professionale dell'archeologo in fase di esecuzione è previsto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione ed esula da quelle dei servizi posti a base di gara di cui al paragrafo 3.0 del disciplinare di gara. 14) In virtù del numero e della rilevanza dei chiarimenti richiesti si ritiene difficile compilare correttamente la documentazione di gara in tutte le sue parti e si chiede una proroga dei tempi di consegna" Risposta 1 1) I singoli componenti del gruppo di lavoro di cui al punto devono necessariamente far parte dell'O.E. costituito o costituendo. 2-4) Per la tipologia di opere da realizzare e di prestazioni da rendere, ricadenti tra l'altro in area protetta, e per il regime vincolistico insistente nell'area d'intervento, sottoposta all'Alta Sorveglianza della SO.PRI.PA. competente per territorio, è necessario che il ruolo di Direttore dei Lavori venga assunto da un architetto, in possesso dei requisiti di cui al punto 6.4 del Disciplinare di gara, in ragione delle competenze esclusive oggetto di affidamento (opere di interesse storico artistico e culturale paesaggistico). Fermo restando la presenza del professionista Architetto citato, quale componente del gruppo di lavoro, il ruolo di Coordinatore del gruppo di progettazione potrà essere assunto da altre figure professionali, purchè di esperienza decennale in materia di OO.PP. 3) La figura di un geometra, quale Ispettore di cantiere nell'ambito dell'Ufficio di direzione lavori può essere sostituita con un ingegnere/architetto, in possesso dei requisiti richiesti per il geometra. 5) Trattasi di refuso. 6) Il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, riferito alla categoria T.02, di cui al paragrafo 6.2 del Disciplinare di gara, con nessuna rispondenza alla normativa di riferimento, può essere comprovato utilizzando servizi certificati con ID Opere IA.04. 7) La tabella 3 categorie e ID delle Opere e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi, è riferita esclusivamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale. Relativamente ai requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 100 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 il valore stimato, cui riferire il fatturato globale, è pari ad euro 2.141.991,30. L'importo stimato in appalto, così come dettagliato al paragrafo 6.2, costituisce l'importo minimo con cui potrà essere soddisfatto il requisito di capacità economica e finanziaria. Il fatturato richiesto, relativamente all'importo minimo individuato, a comprova del requisito in questione, deve essere stato maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura in oggetto. Il requisito in oggetto può essere altresì comprovato con le modalità previste dall'art. 10 ter della L.R. 12/2023 di modifica della L.R. 12/2011. 8) Fermo restando la facoltà in capo alla Stazione appaltante di procedere nelle modalità previste allart . 68, comma 4, lett b), il soddisfacimento dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché quelli tecnico professionali, per i partecipanti di cui al paragrafo 6.4 del Disciplinare di gara è perseguito con le modalità previste nello stesso (pag 22 del Disciplinare di gara). 9) come già rappresentato in riscontro ad un quesito precedentemente posto, si ribadisce che: gli importi dei servizi analoghi espletati negli ultimi 10 anni, (16. 1 del disciplinare di gara), sono da intendersi come indicati nella TABELLA 5 Importi minimi richiesti dei servizi analoghi. 10) Relativamente ai criteri sub 1.1 e sub 1.2 per i lavori in corso di esecuzione si intende che le prestazioni oggetto di D.L. o C.S.E. potranno essere valutabili relativamente allo stato di avanzamento delle stesse purchè adeguatamente documentate con i provvedimenti emanati dall'Organo competente per la liquidazione ed il pagamento. Quanto all'attività di progettazione, saranno valutabili le relative prestazioni qualora concluse, intendendo con ciò l'approvazione delle stesse, già verificate e validate ai sensi del Codice degli Appalti di riferimento, tempo per tempo vigente, da parte dell'Organo competente. 11) Relativamente al criterio sub 1.2, i servizi richiesti, previsti quali servizi di punta con importi riportati nella Tabella 6 Importi minimi richiesti dei servizi di punta, dovranno essere stati espletati negli ultimi cinque anni precedenti la data di pubblicazione del Disciplinare di gara. 12) Relativamente ai criteri sub 1.2 e sub 1.3, le tipologie di attività previste sono: la progettazione, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o in fase di esecuzione, per prestazioni riguardanti le opere edili e architettoniche ID E.22, e le opere ID D.04, così come esplicitato nella TABELLA 6 Importi minimi richiesti dei servizi di punta. Ciascuna delle suddette prestazioni è rispettivamente riferita ad un importo minimo pari ad euro 700.000,00 per lID E.22 ed euro 350.000,00 per lID D.04. 13) Il compenso dell'archeologo, quale componente il gruppo di progettazione, è relativo alla sola fase di progettazione e non contempla la fase di esecuzione, dal momento che il suo eventuale intervento è subordinato ad esplicita richiesta della SO.PRI.PA. competente per territorio, in sede di rilascio pareri. Il Rup Ing. Mario Manetta
  • Pubblicato il 22/01/2025
    Quesiti e risposte - Quesito: Si chiede se è possibile subappaltare le figure del restauratore, dell'agronomo e dell'archeologo. In caso di risposta positiva, si chiede se è necessario già in fase di presentazione dell'offerta specificare il nominativo dei professionisti che svolgeranno tali ruoli. Risposta: E possibile ricorrere al subappalto per le figure professionali richieste, se già presenti nella struttura di progettazione concorrente e nominativamente individuate, con le specifiche responsabilità, già in sede di offerta. Quesito: Si chiede di sapere entro che termine può essere eseguito il sopralluogo per i lavori in oggetto. Risposta: Così come previsto nel disciplinare di gara al punto 11.0, il sopralluogo, obbligatorio, dovrà essere effettuato dai concorrenti in autonomia ed essere autodichiarato ai sensi del DPR 445/2000, in considerazione dell'estensione dell'area d'intervento, delle opere presuntive puntualmente dettagliate nel DIP, nonché della libera fruizione dei siti oggetto dell'appalto. Il termine richiesto è correlato a quello previsto per la presentazione dellistanza di partecipazione alla procedura in questione. Quesito: Premessa: al paragrafo 16.1.1 Valutazione dell'offerta tecnica (pagg. 47, 48, 49 e 50 del Disciplinare) viene data descrizione dettagliata delle caratteristiche dei servizi che dovranno documentare la professionalità ed adeguatezza dell'offerta. Per il criterio 1.1. è richiesto di illustrare un numero massimo di n°2 servizi analoghi () per ciascuna categoria E.20, E.22 e D.04. Per il criterio 1.2 è richiesto di illustrare un numero massimo di n°1 servizio di punta di interventi () in categoria E.22. Quest'ultimo criterio è ulteriormente definito per servizio di progettazione (1.2.1), direzione lavori (1.2.2) e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione. Analogamente, il criterio 1.3 prevede analoga rappresentazione per la categoria D.04. Per i suddetti criteri 1.2. e 1.3 il limite temporale di esecuzione del servizio è fissato in anni cinque dalla data del disciplinare. Per quanto sopra premesso, si chiede a codesta Stazione Appaltante di: a) chiarire se il servizio a cui si riferisce ciascuno dei criteri 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 sono da intendersi in maniera univoca (cioè se il concorrente deve portare a dimostrazione un solo servizio per il quale ha svolto sia l'attività di progettazione, sia la direzione lavori e sia coordinamento della sicurezza) oppure se si deve intendere che il concorrente può portare a dimostrazione del requisito un servizio per l'attività di progettazione, un secondo servizio per l'attività di direzione lavori e volendo, un terzo servizio per l'attività di coordinamento della sicurezza intendendo un numero massimo di 1 servizio relativamente a ciascun sub-criterio. b) chiarire in maniera analoga quanto ai criteri 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3. c) considerare e accogliere il dettato del documento n°3356/2022 (allegato) dell'ANAC che in materia di Criteri di valutazione dell'offerta tecnica si è espressa, a firma del Presidente, in maniera inequivocabile, contro la previsione di un ulteriore limite temporale dello svolgimento dei servizi tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica dato che si concretizzerebbe un illegittimo restringimento della concorrenza privo di reali ragioni giustificatrici anche considerando che l'affidabilità e la professionalità dell'operatore viene già assicurata a monte attraverso la previsione, tra i requisiti di partecipazione alla procedura, di criteri di capacità tecnica professionale piuttosto stringenti (con limitazione dei servizi qualificanti a 10 anni, vedasi paragrafo 6.2. del Disciplinare). In considerazione del rilevante impatto dei quesiti, si chiede alla Stazione Appaltante un urgente riscontro, con la preghiera di valutare attentamente ed accogliere quanto all'allegato documento dell'ANAC anche al fine di prevenire ogni possibile ricorso ex-post e dare un chiaro svolgimento a questa gara, di cui tutti colgono l'importanza e il pregio per averla indetta. Risposta: Per il sub criterio 1.2 verrà attribuito il punteggio riferibile alla singola prestazione richiesta e descritta nei sub criteri 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, con il relativo punteggio e fino ad un massimo di 18 punti. Per il sub criterio 1.3 verrà attribuito il punteggio riferibile alla singola prestazione richiesta e descritta nei sub criteri 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, con il relativo punteggio e fino ad un massimo di 18 punti. La previsione di attività professionali, a comprova del requisito di capacità tecnico professionale, previsto con riferimento ad attività prestazionali effettuate nellultimo decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, previsto al punto 6.2 del Disciplinare di gara, è conforme, anche, al disposto legislativo vigente nella Regione siciliana, L.R. n. 12/2023 di recepimento del D. Lgs. 36/2023, che allart. 10 ter recita, relativamente ai servizi tecnici, i requisiti di capacità tecnica e professionale possono essere dimostrati dallavvenuta esecuzione, nei dieci anni precedenti la pubblicazione del bando, di contratti analoghi a quelli in affidamento anche a favore di soggetti privati. Quesito: Si trasmettono le seguenti richieste di chiarimento e si rimane in attesa del riscontro: "1) Con riferimento a quanto previsto dal Disciplinare alle pagine 47 e ss in merito ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica (punto 16.1.1), si chiede conferma che: a) in luogo delle categorie previste nel Criterio 1- Professionalità e Adeguatezza (E.20 - E.22 - D.04), si possano vantare servizi con Id. Opere di grado superiore? Ad esempio, al posto dei servizi relativi alla Id. Opera E.20 (complessità 0,95), impiegare servizi con Id. Opera in E.22 (di complessità maggiore, in quanto pari a 1,55)? b)Si possa impiegare uno stesso servizio in più sub. Criteri, vantando Id. Opera Diversa? c)Si possa impiegare uno stesso servizio in più sub. Criteri, vantando servizi differenti? E' il caso del Sub. Criterio 1.3: vantare quindi in uno la progettazione e in un altro la DL/CSE? 2) Relativamente alla professionalità e adeguatezza dell'offerta, c'è discordanza NEL Disciplinare di Gara tra quanto richiesto da pag. 42 a pag.45 e quanto previsto a pag. 48-49. Nella tabella 6 di pag. 48, nel sub. criterio Sub. 1.1, viene richiesta la presenza di servizi nelle ID. Opere E.20, E.22, D.04, così come a pag. 43; ma nel sub criterio 1.2 (pagg. 48 e 49) i servizi richiesti sono nella E.22, mentre a pag. 44 sono evidenziate le tre ID. Opere E.20, E.22, D.04. Quale è la giusta interpretazione?" Risposta: Per il quesito di cui al punto 1) lett. a, così come previsto e richiesto nel disciplinare di gara i servizi di cui al Criterio 1, Professionalità ed adeguatezza dellofferta, dovranno essere riconducibili agli Id. opere indicati. Per il quesito di cui al punto 1) lett. b si invita il richiedente a formulare il quesito in modo più esplicativo, salvo che la risposta al quesito di cui al punto 1) lett. c non sia esaustiva. Per il quesito di cui al punto 1) lett. c, per il sub criterio 1.3 è possibile impiegare uno stesso servizio in più sub criteri, vantando prestazioni tecniche differenti purchè, inequivocabilmente, ciascuna di esse sia riconducibile agli importi stabiliti nel Tabella 6 Importi minimi richiesti dei servizi di punta. Per il quesito di cui al punto 2, si confermano gli Id. Opere E.20, E.22, D.04 per il sub criterio 1.1 e l Id. Opere E.22 per il sub criterio 1.2 , così come previsto nel Disciplinare di gara. Quesito: Spett.le Amministrazione, a pag. 42 del disciplinare di gara, Paragrafo (A si richiede la documentazione di un numero massimo di due servizi analoghi (sub criterio 1.1) per ciascuna categoria come indicato nella tabella 5 (cat. E.20/cat. E.22/cat D.04); a pag. 43, Paragrafo (B si richiede la documentazione di un numero massimo di un servizio di punta (sub criterio 1.2) per ciascuna categoria aventi per oggetto "restauro, risanamento conservativo, riqualificazione su edifici e manufatti esistenti di interesse storico artistico) come indicato nella tabella 6 che invece riporta una suddivisione per categorie E.20, E.22, D.04; in questa parte del disciplinare non si fa alcun riferimento al criterio sub 1.3; a pag. 47 e segg., nell'esporre i criteri di valutazione dell'offerta tecnica al sub criterio 1.2 vengono indicati i punteggi da attribuire a 3 servizi (progettazione, direzione lavori, coord. sicurezza) ID E.22 e al sub criterio 1.3 vengono indicati i punteggi da attribuire a 6 servizi (progettazione, direzione lavori, coord. sicurezza) ID D.04. Si chiede pertanto un chiarimento sui servizi da presentare sia in merito alla categoria che all'importo minimo ed in particolare la conferma se i servizi relativi al paragrafo 1.2 devono riguardare manufatti di interesse storico artistico con importo minimo Euro 900.000? Risposta: Relativamente ai criteri sub 1.2 e sub 1.3, le tipologie di attività previste sono: la progettazione, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o in fase di esecuzione, per prestazioni riguardanti le opere edili e architettoniche ID E.22, e le opere ID D.04, così come esplicitato nella TABELLA 6 Importi minimi richiesti dei servizi di punta. Ciascuna delle suddette prestazioni è rispettivamente riferita ad un importo minimo pari ad euro 700.000,00 per lID E.22 ed euro 350.000,00 per lID D.04. Il Rup Ing. Mario Manetta
  • Pubblicato il 22/01/2025
    Quesiti e risposte - Quesito: In relazione ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al par. 6.2 del disciplinare di gara, si chiede se per la dimostrazione del possesso dei requisiti nella categoria P.01 si possano utilizzare le categorie P.02 e P.03 Risposta: Il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, riferito alla categoria P.01, con rispondenza alla L. 143/49 Parte IV Sezione I del D.M. 232/1991 e di cui al paragrafo 6.2 del Disciplinare di gara, può essere comprovato ricorrendo anche alle categorie P.02 e P.03. Il Rup Ing. Mario Manetta
  • Pubblicato il 22/01/2025
    Quesiti e Risposte - Quesiti: In relazione alla figura professionale del BIM Specialist si chiede di confermare che trattasi di refuso il riferimento alla Norma internazionale ISO/IEC 17024, e che il riferimento normativo sia da intendersi quello alla UNI 11337. Risposta: In relazione alla figura professionale del BIM Specialist il riferimento è alla Norma UNI 11337. Il Rup Ing. Mario Manetta
  • Pubblicato il 22/01/2025
    Quesiti e Risposte - Quesito: In merito agli importi dei servizi analoghi espletati negli ultimi 10 anni, (16.1 del disciplinare di gara), si chiede conferma se i valori richiesti sono uguali a quelli indicati nella tabella numero 5. Nello stesso articolo, si parla di importi "pari almeno al doppio delle opere", quindi in contraddizione con il contenuto della tabella sopracitata. Risposta: Gli importi dei servizi analoghi espletati negli ultimi 10 anni, (16. 1 del disciplinare di gara), sono da intendersi come indicati nella TABELLA 5 Importi minimi richiesti dei servizi analoghi. Il Rup Ing. Mario Manetta
  • Pubblicato il 08/01/2025
    Quesiti e risposte - Quesito: Spett.le Amministrazione, cosi previsto nel bando capitolo 11.0, siamo a richiedere un sopralluogo per la gara in oggetto. Risposta: Così come previsto nel disciplinare di gara al punto 11.0,, il sopralluogo, obbligatorio, dovrà essere effettuato dai concorrenti in autonomia ed essere autodichiarato ai sensi del DPR 445/2000 in considerazione dell'estensione dell'area d'intervento, delle opere presuntive puntualmente dettagliate nel DIP, nonché della libera fruizione dei siti oggetto dell'appalto.
  • Pubblicato il 07/01/2025
    Quesiti e risposte - Quesiti: Si riportano di seguito due richieste di chiarimento: 1) Tra la documentazione allegata risulta mancante il Documento di Indirizzo della Progettazione, potete integrarlo? 2) Il sopralluogo è obbligatorio; se non viene rilasciato un attestato di avvenuto sopralluogo, in che modo viene verificato lo svolgimento del sopralluogo? Risposta: In riferimento al punto 1), il DIP risulta pubblicato tra la documentazione di gara; In riferimento al punto 2), così come previsto nel disciplinare di gara al punto 11.0, il sopralluogo, obbligatorio, dovrà essere effettuato dai concorrenti in autonomia ed essere autodichiarato ai sensi del DPR 445/2000 (vedi modelli istanze che ad ogni buon fine si allegano alla presente), in considerazione dell'estensione dell'area d'intervento, delle opere presuntive puntualmente dettagliate nel DIP, nonché della libera fruizione dei siti oggetto dell'appalto. Cordialmente. Il Rup Ing Mario Manetta

Gare e procedure

All'interno di questa sezione è possibile consultare i bandi di gara secondo i tempi previsti dalla normativa dei contratti.
I dati di dettaglio delle procedure pubbliche sono consultabili selezionando il collegamento "Visualizza Scheda".
Sezione Criteri di ricerca
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(gg/mm/aaaa)
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CONTENUTO AGGIORNATO AL 19/05/2025
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Comune di Palermo
Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani: presa in carico del minore e del nucleo familiare, sostegno educativo e interventi con la comunità educante
Servizi
1.508.792,63 €
08/05/2025
13/06/2025 entro le 12:00
G03702
In corso
Appalto PNRR Comune di Palermo
Avviso 1/2022 PNRR - Linea di intervento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità - Progetto Autismo e Disabilità psichica Palermo
Servizi
168.000,00 €
15/05/2025
16/06/2025 entro le 12:00
G03720
In corso

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